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MALTA

Informazioni

Informazioni

Le istituzioni finanziarie a Malta sono soggette a una rigorosa regolamentazione e supervisione. Le istituzioni finanziarie sono regolate dal Financial Institutions Act e dalle Financial Institution Rules. Tra le loro attività si annoverano: factoring, servizi di trasferimento di denaro, emissione e gestione di strumenti di pagamento, Forex Exchange, pegni ed ipoteche. Sebbene molte di queste attività vengano svolte da enti creditizi, gli istituti finanziari non sono autorizzati ad accettare depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico per finanziare le loro attività.

Licenza di istituzione finanziaria

Introduzione

Le istituzioni finanziarie a Malta sono soggette a una rigorosa regolamentazione e supervisione. Le istituzioni finanziarie sono regolate dal Financial Institutions Act e dalle Financial Institution Rules. Tra le loro attività si annoverano: factoring, servizi di trasferimento di denaro, emissione e gestione di strumenti di pagamento, Forex Exchange, pegni ed ipoteche. Sebbene molte di queste attività vengano svolte da enti creditizi, gli istituti finanziari non sono autorizzati ad accettare depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico per finanziare le loro attività.

MFSA

Dal 2002 la Malta Financial Services Authority (MFSA) è l’autorità responsabile del rilascio delle licenze per le istituzioni creditizie e finanziarie e della vigilanza su detti enti. Prima che sia presentata una qualunque domanda per l’ottenimento di una licenza, i richiedenti sono invitati ad un incontro con gli operatori della MFSA per valutare l’assetto aziendale e i relativi requisiti normativi, così da garantire un corretto svolgimento del processo di autorizzazione. La richiesta finale deve essere accompagnata dalla documentazione necessaria: un business plan, l’identificazione del tipo di attività e del volume di affari previsto, oltre che la struttura, l’organizzazione e il sistema di gestione dell’istituzione richiedente.

Attività consentite

Le istituzioni finanziare non sono autorizzate ad accettare depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico per finanziare le loro attività, le quali possono includere:

  • Concessione di prestiti (compresi crediti personali, crediti ipotecari, factoring pro-soluto e pro-solvendo, finanziamento di transazioni commerciali tra cui il forfaiting)
  • Leasing finanziario
  • Venture o risk capital
  • Servizi di pagamento
  • Emissione e gestione di strumenti di pagamento (quali carte di credito, assegni turistici e assegni circolari)
  • Pegno e ipoteca
  • Compiere operazioni per conto proprio o dei clienti relativamente a:

         –  strumenti finanziari (assegni, banconote, certificati di deposito ecc.)

         – cambio estero

         – contratti finanziari a termine standardizzato e opzioni

         – strumenti relativi al tasso di cambio e al tasso d’interesse

         – strumenti finanziari trasferibili

  • Sottoscrizione di azioni e partecipazione alle stesse
  • Intermediazione finanziaria

Requisiti per la concessione di licenze

  • I requisiti relativi ai fondi propri dipendono dalle attività che l’istituzione finanziaria intende fornire, ma non devono essere inferiore a 125.000 €;
  • Almeno due persone devono dirigere l’istituzione finanziaria basata a Malta.
  • Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: condotta prudente; persone dotate di competenza ed onorabilità; integrità e professionalità; adeguati flussi informativi; possibilità di operazioni di “due diligence”.

Richiesta di licenza

Le richieste devono essere presentate alla MFSA tramite appositi moduli. La procedura consiste di due fasi – l’analisi del business plan (comprese le proiezioni finanziarie) e le operazioni di due diligence relativamente ai direttori, dirigenti e azionisti. Le istituzioni sono tenute a presentare la seguente documentazione:

  • Programma dell’attività;
  • Politiche e procedure;
  • Atto costitutivo e Statuto;
  • Livello proposto di capitale iniziale;
  • Descrizione di meccanismi di controllo interno, che il richiedente deve stabilire al fine di conformarsi agli obblighi in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo secondo il Money Laundering and Terrorist Financing under the Prevention of Money Laundering Act e le Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations;
  • Descrizione dell’organizzazione strutturale;
  • Business plan, compresi la struttura, l’organizzazione e la gestione dell’istituzione (il business plan deve includere le informazioni finanziarie che permettano alla MFSA di stabilire il requisito di capitale proprio);
  • I bilanci sottoposti a revisione degli ultimi tre anni (se del caso);
  • Identità di tutti gli amministratori, i controllori e dirigenti dell’istituzione;
  • Identità di tutti gli azionisti con partecipazione qualificata o partner;
  • Identità delle persone che dirigeranno effettivamente l’attività dell’istituzione in questione;
  • Status giuridico del richiedente e indirizzo della sua sede principale.

La MFSA può richiedere informazioni aggiuntive qualora lo ritenga opportuno per vagliare la domanda di licenza.

Tempistiche

La MFSA decide l’esito della richiesta di licenza entro tre mesi dal ricevimento. Dovessero esserci richieste di documentazione aggiuntiva da parte della MFSA, la decisione sarà presa entro tre mesi dalla presentazione di quest’ultima.

Tasse governative

Oneri amministrativi per domanda ed elaborazione, da pagare una tantum al momento della presentazione della domanda da parte di un istituto finanziario che richiede una licenza: 3.500 €

Tassa annuale di supervisione: equivalente allo 0,000175 del totale delle poste di bilancio, ma in ogni caso non inferiore a 2.500 € e non superiore a 50.000 € (equivalente ad una percentuale dei depositi).

Le tasse di supervisione sono pagabili alla data della concessione della licenza proporzionalmente al 31 dicembre, e in seguito annualmente, in due rate di pari ammontare il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno. Le tasse non sono rimborsabili.

Supervisione del concessionario

La MFSA supervisiona continuamente le istituzioni finanziarie sia attraverso controlli in loco che a distanza. Tra le altre cose, ai titolari di licenza viene chiesto di presentare dichiarazioni statistiche su base mensile e trimestrale. I rendimenti trimestrali sono più completi poiché includono una scomposizione dettagliata delle attività e passività, voci fuori bilancio, profitti e perdite del reso, nonché liquidità, fondi propri, adeguatezza patrimoniale e guadagni di grandi fidi, se del caso. La MFSA compila poi rapporti mensili e trimestrali sull’ istituzione utilizzando i fattori CAMEL (“capital, assets/liabilities, management, earnings and liquidity”, ovvero capitale, attività/passività, gestione, utili e liquidità).

Licenza di Istituto di moneta elettronica

Introduzione

Malta è stato uno dei primi Stati membri dell’UE a permettere istituti di moneta elettronica autonomi. Le recenti modifiche alla legge, compresa la riduzione del capitale iniziale richiesto, hanno ulteriormente aumentato l’attrattiva di questo modello di business.

Malta si è dedicata alla costituzione di istituzioni emittenti di moneta elettronica già da molti anni. Anche gli istituti di moneta elettronica ricadono nell’ambito delle applicazioni della legge sugli enti finanziari e nel giugno 2011 il paese ha recepito nel diritto maltese la Direttiva dell’Ue sugli istituti di moneta elettronica. Di conseguenza, il capitale iniziale richiesto è stato ridotto da 1 milione di Euro a 350.000 €, il che offre ai nuovi arrivati e ai piccoli operatori un’opportunità unica di accesso al mercato.

MFSA

Dal 2002, la Malta Financial Services Authority (MFSA) è stata responsabile sia del rilascio delle licenze a enti creditizi e finanziari che della vigilanza su detti enti. Prima che una qualunque domanda per l’ottenimento della licenza sia presentata, i richiedenti sono invitati ad un incontro con gli operatori della MFSA per valutare il piano d’azione e i relativi requisiti normativi, così da garantire un corretto svolgimento del processo di concessione della licenza. La richiesta finale deve essere accompagnata dalla documentazione necessaria: un business plan, l’identificazione del tipo di attività e del volume di affari previsto, oltre che la struttura, l’organizzazione e il sistema di gestione dell’istituzione richiedente.

Attività consentite

Oltre all’emissione di moneta elettronica, gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a svolgere le seguenti attività:

  • Fornitura di determinati servizi di pagamento;
  • Concessione di crediti connessi a determinati servizi di pagamento. Tale credito non deve essere ricavato da fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica e detenuti in conformità agli obblighi di tutela prescritti;
  • Fornitura di servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi, per quanto riguarda l’emissione di moneta elettronica o la prestazione dei suddetti servizi di pagamento;
  • Fornitura dei sistemi di pagamento;
  • Attività commerciali diverse dall’emissione di moneta elettronica, in ottemperanza alla legge applicabile che disciplina tali attività.

Requisiti per la concessione di licenze

Il capitale iniziale deve ammontare a 350.000 €;

Almeno due persone devono occuparsi della direzione effettiva dell’istituzione emittente di moneta elettronica basata a Malta.

Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: condotta prudente; persone dotate di competenza ed onorabilità; integrità e professionalità; adeguati flussi informativi; possibilità di operazioni di due diligence.

Richiesta di licenza

Le richieste devono essere presentate alla MFSA tramite appositi moduli. La procedura consiste di due fasi – l’analisi del business plan (comprese le proiezioni finanziarie) e l’adeguata verifica dei direttori, dirigenti e azionisti. Le istituzioni sono tenute a presentare la seguente documentazione:

  • Programma dell’attività;
  • Politiche e procedure;
  • Atto costitutivo e Statuto;
  • Livello proposto di capitale iniziale;
  • Descrizione dei meccanismi di controllo interno, che il richiedente deve stabilire al fine di conformarsi agli obblighi in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo secondo il Money Laundering and Terrorist Financing under the Prevention of Money Laundering Act e le Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations;
  • Descrizione dell’organizzazione strutturale;
  • Business plan, compresi la struttura, l’organizzazione e la gestione dell’istituzione (il business plan deve includere le informazioni finanziarie che permettano alla MFSA di stabilire il requisito di capitale proprio);
  • I bilanci sottoposti a revisione degli ultimi tre anni (se del caso);
  • Identità di tutti gli amministratori, i controllori e dirigenti dell’ente;
  • Identità di tutti gli azionisti con partecipazione qualificata o partner;
  • Identità delle persone che dirigeranno effettivamente l’attività dell’istituzione;
  • Status giuridico del richiedente e indirizzo della sua sede principale.

La MFSA può richiedere la presentazione di informazioni aggiuntive per vagliare la domanda di licenza, qualora lo ritenga opportuno.

Tempistiche

La MFSA decide l’esito della richiesta di licenza entro tre mesi dal ricevimento. Dovessero esserci richieste di documentazione aggiuntiva da parte della MFSA, la decisione sarà presa entro tre mesi dalla presentazione di quest’ultima.

Tasse governative

Oneri amministrativi per richiesta ed elaborazione da pagare una tantum al momento della presentazione della domanda da parte di un istituto finanziario che richiede una licenza: 3.500 €

Tassa annuale di vigilanza: equivalente allo 0,000175 del totale delle poste di bilancio, ma in ogni caso non inferiore a 2.500 € e non superiore a 50.000 € (equivalente ad una percentuale dei depositi).

Le tasse di vigilanza sono pagabili alla data di concessione della licenza proporzionalmente al 31 dicembre, e in seguito annualmente, in due rate di pari ammontare il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno. Le tasse non sono rimborsabili.

Supervisione del concessionario

La MFSA supervisiona continuamente le istituzioni finanziarie sia attraverso controlli in loco che a distanza. Tra le altre cose, ai titolari di licenza viene chiesto di presentare dichiarazioni statistiche su base mensile e trimestrale. I rendimenti trimestrali sono più completi poiché includono una scomposizione dettagliata delle attività e passività, voci fuori bilancio, profitti e perdite del reso, nonché liquidità, fondi propri, adeguatezza patrimoniale e guadagni di grandi fidi, se del caso. La MFSA compila poi rapporti mensili e trimestrali sull’ istituzione utilizzando i fattori CAMEL (“capital, assets/liabilities, management, earnings and liquidity”, ovvero capitale, attività/passività, gestione, utili e liquidità).

Licenza di Istituto di pagamento

Introduzione

Grazie alla ottima reputazione del Paese come sede strategica per le operazioni di eGaming ed eCommerce, i fornitori di servizi di pagamento che intendono operare da/a Malta possono beneficiare di una vasta base di clienti a livello globale. Inoltre, il vantaggioso regime fiscale e i diritti di libera prestazione di servizi all’interno dell’Unione europea, rendono Malta un polo di attrazione per molti istituti di pagamento.

Gli istituti di pagamento (PI) con licenza a Malta forniscono servizi globali ad imprese e commercianti. Sono disciplinati ai sensi del Financial Institutions Act. Nel 2010, Malta ha inoltre applicato la Direttiva europea sui servizi di pagamento. Come altre istituzioni finanziarie, gli istituti di pagamento non sono autorizzati a ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e devono utilizzare i fondi esclusivamente per fornire servizi di pagamento.

MFSA

Dal 2002 la Malta Financial Services Authority (MFSA) è responsabile del rilascio delle licenze agli istituti di pagamento e della supervisione di detti enti. Prima che sia presentata una qualunque domanda per l’ottenimento di una licenza, i richiedenti sono invitati ad un incontro con gli operatori della MFSA per valutare il piano d’azione e i relativi requisiti normativi, così da garantire un corretto svolgimento del processo di concessione della licenza. La richiesta finale deve essere accompagnata dalla documentazione necessaria: un business plan, l’identificazione del tipo di attività e del volume di affari previsto, oltre che la struttura, l’organizzazione e il sistema di gestione dell’istituzione richiedente.

Attività consentite

  • Servizi relativi ad un conto di pagamento che ne consentono il deposito o il prelievo di denaro, l’esecuzione di transazioni di pagamento per addebiti diretti, attraverso una carta di pagamento (o dispositivo simile) o un bonifico;
  • Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
  • Rimessa di denaro;
  • Esecuzione di operazioni di pagamento per i quali il mittente dei fondi ha espresso il consenso per mezzo di qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico, e il pagamento è effettuato tramite la suddetta tecnologia. Tuttavia, l’operatore agisce soltanto da intermediario tra il mittente e il ricevente dei fondi.
  • Un istituto di pagamento è inoltre autorizzato a fornire servizi accessori e può operare sistemi di pagamento e attività economiche diverse dalla sola prestazione di servizi di pagamento.

La differenza principale tra un PI e gli istituti di credito o quelli emittenti di moneta elettronica è che i primi non sono autorizzati a ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e devono utilizzare i fondi esclusivamente per fornire servizi di pagamento.

Requisiti per la concessione di licenze

  • I requisiti in merito ai fondi propri dipendono dalle attività che l’istituzione finanziaria intende fornire, ma non devono essere inferiori a 50.000 €;
  • Almeno due persone devono occuparsi della direzione effettiva delle operazioni economiche dell’attività con sede a Malta;
  • Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: condotta prudente; persone dotate di competenza ed onorabilità; integrità e professionalità; adeguati flussi informativi; possibilità di operazioni di due diligence.

Richiesta di licenza

Le richieste devono essere presentate alla MFSA tramite appositi moduli. La procedura di domanda consiste di due fasi – l’analisi del business plan (comprese le proiezioni finanziarie) e l’adeguata verifica dei direttori, dirigenti e azionisti. Le istituzioni sono tenute a presentare la seguente documentazione:

  • Atto costitutivo e Statuto;
  • Descrizione di meccanismi di controllo interno, che il richiedente deve stabilire al fine di conformarsi agli obblighi in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo secondo il Money Laundering and Terrorist Financing under the Prevention of Money Laundering Act e le Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations;
  • Descrizione dell’organizzazione strutturale;
  • Business plan, compresi la struttura, l’organizzazione e la gestione dell’istituzione (il business plan deve includere le informazioni finanziarie che permettano alla MFSA di stabilire il requisito di capitale proprio);
  • I bilanci sottoposti a revisione degli ultimi tre anni (se applicabili);
  • Ove applicabili, identità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile;
  • Identità di tutti gli amministratori, i controllori e dirigenti dell’ente;
  • Identità di tutti gli azionisti con partecipazione qualificata o partner;
  • Identità delle persone che dirigeranno effettivamente l’attività dell’istituzione;

La MFSA può richiedere la presentazione di informazioni aggiuntive per vagliare la domanda di licenza, qualora lo ritenga opportuno.

Tempistiche

La MFSA decide l’esito della richiesta di licenza entro tre mesi dal ricevimento. Dovessero esserci richieste di documentazione aggiuntiva da parte della MFSA, la decisione sarà presa entro tre mesi dalla presentazione di quest’ultima

 

Tasse governative

Oneri amministrativi per richiesta ed elaborazione da pagare una tantum al momento della presentazione della domanda: 1.200 €

Tassa per le licenze da pagare una tantum, una volta concessa la licenza: 1.800 €

 

Tassa annuale di supervisione: equivalente allo 0,000175 del totale delle poste di bilancio, ma in ogni caso non inferiore a 2.500 € e non superiore a 50.000 € (equivalente ad una percentuale dei depositi).

Le tasse di vigilanza sono pagabili alla data di concessione della licenza proporzionalmente al 31 dicembre, e in seguito annualmente, in due rate di pari ammontare il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno. Le tasse non sono rimborsabili.

Supervisione del concessionario

La MFSA supervisiona continuamente le istituzioni finanziarie sia attraverso controlli in loco che a distanza. Tra le altre cose, ai titolari di licenza viene chiesto di presentare dichiarazioni statistiche su base mensile e trimestrale. I rendimenti trimestrali sono più completi poiché includono una scomposizione dettagliata delle attività e passività, voci fuori bilancio, profitti e perdite del reso, nonché liquidità, fondi propri, adeguatezza patrimoniale e guadagni di grandi fidi, se del caso. La MFSA compila poi rapporti mensili e trimestrali sull’ istituzione utilizzando i fattori CAMEL (“capital, assets/liabilities, management, earnings and liquidity”, ovvero capitale, attività/passività, gestione, utili e liquidità).